MISURE PER PAGARE I DEBITI DELLE P.A.
Le nuove misure per aiutare le imprese
Quattro nuovi decreti alla firma del Governo per sbloccare i debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese: due sulle certificazioni, uno sulle compensazioni, con la possibilità di estinguere anche i debiti contributivi e l’altro sul fondo di garanzia. Lo scopo è quello di mettere a disposizione delle aziende dai 20 ai 30 miliardi nel corso del 2012.
Si tratta di quattro decreti ministeriali per dimezzare i crediti vantati dalle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione e accendere i motori della produttività che ieri sono stati illustrati da Monti, insieme al ministro dello sviluppo economico Passera e al viceministro all’economia Grilli.
Struttura del provvedimento
Con questo pacchetto di decreti, l’Esecutivo mira a facilitare i rapporti tra Fisco e imprese, ma soprattutto tra imprese e Amministrazione Pubblica, mediante la creazione di un’apposita piattaforma telematica e l’utilizzo della certificazione elettronica che – conclude il comunicato del Governo – “permetterà di evitare, nel caso di cessione del credito, gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione, risparmiando tempo e soldi”.
Dei quattro provvedimenti due riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle Amministrazioni centrali e di quelle locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Un terzo insiste sulle compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo mentre il quarto, in attuazione del salva-Italia, prevede agevolazioni del Fondo centrale di garanzia per le imprese creditrici
della Pubblica Amministrazione.
Procedura
A regime, il sistema di certificazione sarà interamente telematico, poggiando su una piattaforma elettronica che verrà predisposta nei prossimi mesi: la piattaforma, oltre che dalle amministrazioni debitrici, dovrà essere utilizzata da parte delle imprese creditrici, che si dovranno abilitare su di essa per presentare l’istanza di certificazione.
Fino a quando non sarà a disposizione la procedura telematica disciplinata dall’art. 4 della bozza di decreto, la certificazione seguirà quella “ordinaria” prevista dall’art. 3, che inizia con la presentazione di un’istanza cartacea da parte dell’impresa.
Presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere predisposta sulla base del modello all’allegato 1 della bozza decreto che, oltre ai dati identificativi del creditore, dell’amministrazione interessata e della posizione creditoria, deve contenere una serie di dichiarazioni che attestino che:
- non vi sono procedimenti giurisdizionali pendenti in relazione al credito in questione;
- il creditore si impegna a non attivare procedimenti di recupero del credito e a non cederlo a terzi durante la procedura di certificazione;
- nel caso di rilascio della certificazione, il creditore si asterrà dall’attivare procedimenti giurisdizionali fino alla data indicata per il pagamento o, in mancanza, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione;
- vi è o meno l’intenzione di utilizzo in compensazione del credito con somme iscritte a ruolo.
Certificazione del credito
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’impresa, l’Amministrazione debitrice dovrà rilasciare la certificazione, numerata progressivamente, utilizzando il modello di cui all’allegato 2 della bozza di decreto.
Nel caso in cui il credito superi l’importo di 10.000 euro, sulla base di quanto previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, nella certificazione l’amministrazione interessata dovrà dare atto di aver verificato l’esistenza di cartelle di pagamento non onorate da parte del creditore (indicando eventualmente il loro ammontare).
La certificazione dovrà attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile a quella data, ovvero, in alternativa, che esso è totalmente o parzialmente insussistente o inesigibile, motivandone però le ragioni. Deve essere indicata anche la data di pagamento, che non può essere successiva ai 12 mesi dalla data della presentazione dell’istanza di certificazione da parte dell’impresa (o l’impossibilità di fissarla qualora scatti il meccanismo d’incompatibilità con i vincoli del Patto di stabilità interno).
Compensazione con i debiti
Al fornitore in possesso della certificazione potrà essere concessa, innanzitutto, una compensazione del credito nei confronti di Regioni ed enti locali con i debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012, relativamente a tributi erariali, regionali e locali, oltre che premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché contributi assistenziali e previdenziali. Inoltre, sarà consentita al fornitore la possibilità di ottenere un’anticipazione bancaria a fronte di un credito certificato, anticipazione che potrà essere assistita da una garanzia fino al 70% (innalzabile all’80% qualora le Regioni apportassero ulteriori risorse) da parte del Fondo Centrale di Garanzia, per un importo massimo garantibile di 2,5 milioni di euro per ogni impresa.
Fondo di garanzia
In alternativa alla compensazione dei propri crediti con i debiti iscritti a ruolo l’imprenditore potrà scegliere di recarsi in banca per la cessione del credito. E qui vengono in soccorso sia il D.M. dello Sviluppo economico sia l’accordo tra Abi e imprese. In pratica il contribuente deciderà insieme all’Istituto se cederlo “pro soluto” (cedendo cioè anche il rischio di insolvenza) o “pro solvendo” (continuando cioè ad accollarsi il rischio). In soccorso dell'impresa interverrà il Fondo di garanzia che potrà anticipare fino al 70% dell’importo (80% con l’aiuto delle Regioni).
23/05/2012